CONVENZIONE
SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata
dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176 depositata
presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati
nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana nonchél'uguaglianza e il carattere inalienabile
dei loro diritti sono le fondamenta della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno
ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali
dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona
umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e
di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore
libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi
ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto
che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di
tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione
di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra
opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia
ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della
società e ambiente naturale per la crescita e il
benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli,
deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita
per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso
e completo della sua personalità deve crescere in
un ambiente familiare in un clima di felicità, di
amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente
il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società,
ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella
Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito
di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà,
di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una
protezione speciale al fanciullo è stata enunciata
nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del
fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
| in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in
particolare all'art. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti
delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali
che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione
dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza
di maturità fisica e intellettuale, necessita di
una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione
legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi
sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere
dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo
della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare
a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle
regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione
della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione
sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi
di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli
che vivono in condizioni particolarmente difficili e che
è necessario prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni
e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione
e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale
per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli
in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
 |
PRIMA PARTE
Articolo
1 (generali)
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo
ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni,
salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù
della legislazione applicabile.
Articolo
2 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati
nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo
che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di
sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica
o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla
loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità,
dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati
affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro
ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla
condizione sociale, dalle attività, opinioni professate
o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali
o dei suoi familiari.
Articolo
3 (generali)
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza
delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli
organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve
essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo
la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione
dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori
o di altre persone che hanno la sua responsabilità
legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi
e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento
delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità
dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme
alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare
nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda
il numero e la competenza del loro personale nonché
l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo
4 (generali)
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti
legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare
i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi
di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono
e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.
Articolo
5 (generali)
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto
e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della
famiglia allargata o della collettività, come previsto
dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili
del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente
allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e
i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono
riconosciuti dalla presente Convenzione
Articolo
6 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile
la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo
7 (identità)
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento
della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire
una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere
i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti
siano attuati in conformità con la loro legislazione
nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare nei
casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe
a trovarsi apolide.
Articolo
8 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del
fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa
la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
familiari, cosÏ come riconosciute dalla legge, senza
ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo È illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi,
gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione
affinché la sua identità sia ristabilita il
pi[breve] rapidamente possibile.
Articolo 9 (famiglia)
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non
sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà
a meno che le autorità competenti non decidano, sotto
riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi
di procedura applicabili, che questa separazione È
necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione
in questo senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino
il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba
essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo,
tutte le parti interessate devono avere la possibilità
di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro
opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato
da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori,
a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente
del fanciullo.
4. Se la separazione È il risultato di provvedimenti
adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento,
l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale
che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di
entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo
Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo
oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le
informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano
il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di
tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere
del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché
la presentazione di tale domanda non comporti di per sé
conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone
interessate.
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Articolo
10
1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati
parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di
entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento
familiare sarà considerata con uno spirito positivo,
con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre
affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e
per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi
ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti
regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente
agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9,
gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei
suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro
e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare
ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni
stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione
della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute
o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà
altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella
presente Convenzione.
Articolo
11 (identità)
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli
spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione
di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad
accordi esistenti.
Articolo 12 (partecipazione)
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento
il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua
età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo
la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente,
sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in
maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione
nazionale.
Articolo
13 (partecipazione)
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione.
Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di
ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del
fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato
unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono
necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine
pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
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Articolo
14 (partecipazione)
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori
oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo
nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda
allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o
convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni
prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento
della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità
e della moralità pubbliche, oppure delle libertà
e diritti fondamentali dell'uomo.
Articolo 15 (partecipazione)
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla
libertà di associazione e alla libertà di riunirsi
pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente
delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una
società democratica nell'interesse della sicurezza
nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure
per tutelare la sanità o la moralità pubbliche,
o i diritti e le libertà altrui.
Articolo
16 (identità)
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie
o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel
suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti
illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro
tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17 (Educazione)
Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata
dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa
accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti
nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati
a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine,
gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali
che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo
e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di
produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali
di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali
e internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per
l'infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar
modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o
appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati
destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai
materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione
delle disposizioni degli artt. 13 e 18.
Articolo
18 (famiglia)
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il
riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori
hanno una responsabilità comune per quanto riguarda
l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo.
La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere
al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se
del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati
principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati
nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli
aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio
della responsabilità che incombe loro di allevare il
fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti
e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento
per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto
di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza
all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
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Articolo
19 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa,
sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni
forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche
o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti
o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto
il tempo in cui È affidato all'uno o all'altro, o a
entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali),
oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso
di necessità, procedure efficaci per la creazione di
programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario
al fanciullo e a coloro ai quali egli È affidato, nonchéper
altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione,
del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione
e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo
di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario,
procedure di intervento giudiziario.
Articolo
20 (protezione)
1. Ogni fanciullo il quale È temporaneamente o definitivamente
privato del suo ambiente familiare oppure che non può
essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse,
ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione
sostitutiva, in conformità con la loro legislazione
nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi
per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto
islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del
collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare
una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente
conto della necessità di una certa continuità
nell'educazione del fanciullo, nonchédella sua origine
etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21 (identità)
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si
accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione
fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia
autorizzata solo dalle autorità competenti le quali
verificano, in conformità con la legge e con le procedure
applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative
al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata
in considerazione della situazione del bambino in rapporto
al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove
fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro
consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito
i pareri necessari;
b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere
presa in considerazione come un altro mezzo per garantire
le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non
possa essere affidato a una famiglia affiaterai o adottiva
oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché
il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti
a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché,
in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo
non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone
che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando
accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei
casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché
le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle
autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché
il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato,
oppure È considerato come rifugiato ai sensi delle
regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale
applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o
da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione
e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli
di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente
Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi
ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati
sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate
necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative
o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione
delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli
che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori
o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere
le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia.
Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili,
al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati
nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella
di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente
privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
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Articolo
23 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente
o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena
e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità,
favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva
partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati
di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono,
in considerazione delle risorse disponibili, la concessione,
dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei
requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia,
di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla
situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli È
affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori
handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il
paragrafo 2 del presente articolo È gratuito ogni qualvolta
ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie
dei loro genitori o di coloro ai quali il minore È
affidato. Tale aiuto È concepito in modo tale che i
minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione,
alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione,
alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative
e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a
concretizzare la più completa integrazione sociale
e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale
e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati
parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel
settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento
medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati,
anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti
i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale,
nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire
agli Stati parti di migliorare le proprie capacità
e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori.
A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle
necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere
del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di
servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire
che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso
a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale
del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato
provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e
i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure
sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo
delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito
delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione
di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti
nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli
e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in
particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla
salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento
al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente
e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto
che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai
genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione
familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire
le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei
minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare
la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente
una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente
articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione
le necessità dei paesi in via di sviluppo.
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Articolo
25 (salute)
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che È stato
collocato dalla autorità competente al fine di ricevere
cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale,
il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di
ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo
26 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto
di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza
sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una
completa attuazione di questo diritto in conformità
con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse
in considerazione delle risorse e della situazione del minore
e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo
conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda
di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo
27 (generali)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo
a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento
del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare,
entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi
finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo
del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione
delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi,
per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia
del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del
caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario
e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al
fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei
suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità
finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero.
In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona
che ha una responsabilità finanziaria nei confronti
del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo,
gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali
oppure la conclusione di tali accordi, nonchél'adozione
di ogni altra intesa appropriata.
Articolo
28 (Educazione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione,
e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale
diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza
delle possibilità:
a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito
per tutti;
b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento
secondario sia generale che professionale, che saranno aperte
e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate
come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore
con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità
di ognuno;
d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico
e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della
frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono
della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per
vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata
in maniera compatibile con la dignità del fanciullo
in quanto essere umano e in conformità con la presente
Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione
internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto
di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel
mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche
e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine,
si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi
in via di sviluppo.
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Articolo
29 (Educazione)
1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo
deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo
nonchélo sviluppo delle sue facoltà e delle
sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati
nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori,
della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori
culturali, nonchéil rispetto dei valori nazionali del
paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario
e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità
della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i
sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali
e religiosi e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28
sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà
delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni
didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo
1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione
impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime
prescritte dallo Stato.
Articolo
30 (identità)
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o
linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo
autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può
essere privato del diritto di avere una propria vita culturale,
di professare e di praticare la propria religione o di far
uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo
gruppo.
Articolo 31 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al
riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente
alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del
fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e
artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di
uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività
ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di
essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non
essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia
suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di
nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative,
sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente
articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni
pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati
parti, in particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure età minime
di ammissione all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro
e delle condizioni d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire
l'attuazione effettiva del presente articolo;
 |
Articolo
33 (salute)
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere
i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, cosìcome definite dalle Convenzioni internazionali
pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per
la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo
34 (protezione)
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro
ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.
A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata
misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi
a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione
o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione
di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Articolo
35 (protezione)
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento,
la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto
qualsiasi forma.
Articolo 36 (protezione)
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra
forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in
ogni suo aspetto.
Articolo 37 (protezione)
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti. né la pena capitale
né l'imprigionamento a vita senza possibilità
di rilascio devono essere decretati per reati commessi da
persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera
illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento
di un fanciullo devono essere effettuati in conformità
con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa
e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con
umanità e con il rispetto dovuto alla dignità
della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze
delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo
privato di libertà sarà separato dagli adulti,
a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse
preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere
in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza
e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad
avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni
altra assistenza adeguata, nonchéil diritto di contestare
la legalità della loro privazione di libertà
dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente
e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.
 |
Articolo
38 (protezione)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare
le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili
in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende
ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello
pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto
l'età di quindici anni non partecipino direttamente
alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro
forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età
di quindici anni. Nel reclutare persone aventi pi[breve] di
quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si
sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù[breve]
del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione
civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano
ogni misura possibile a livello pratico affinché i
fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare
di cure e di protezione.
Articolo
39 (salute)
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare
il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale
di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra
forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono
svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto
della propria persona e la dignità del fanciullo.
 |
Articolo
40 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato,
accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto
a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità
e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i
diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga
conto della sua età nonchè della necessità
di facilitare il suo reinserimento nella società e
di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti
degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in
particolare:
a) affinchè nessun fanciullo sia sospettato, accusato
o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni
o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale
o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinchè ogni fanciullo sospettato o accusato di
reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
I | di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente stabilita;
II | di essere informato il prima possibile e direttamente,
oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti
legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare
di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata
per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III | che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità
o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali
per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza
del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonchè
in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno
che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente
del fanciullo a causa in particolare della sua età
o della sua situazione;
IV | di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi
colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a
carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni
a suo discarico a condizioni di parità;
V | qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale,
poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura
decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza
giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale,
in conformità con la legge;
VI | di essere assistito gratuitamente da un interprete se
non comprende o non parla la lingua utilizzata;
VII | che la sua vita privata sia pienamente rispettata in
tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di
leggi, di procedure, la costituzione di autorità e
di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati,
accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato,
e in particolar modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale
si presume che i fanciulli non abbiano la capacità
di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia
possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza
ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso
che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti
in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione,
i consigli, la libertà condizionata, il collocamento
in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale,
nonchésoluzioni alternative all'assistenza istituzionale,
in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme
al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione
che al reato.
Articolo
41 (generali)
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica
disposizioni pi[breve] propizie all'attuazione dei diritti
del fanciullo che possano figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA
PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i
principi e le disposizioni della presente Convenzione, con
mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo
43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti
nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla
presente Convenzione, È istituito un Comitato dei Diritti
del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità
e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto
della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli
Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale,
secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in
considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su
una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno
Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno
quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà
per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro
un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà
l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con
l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e
sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente
Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli
Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni
per le quali il numero legale sarà rappresentato da
due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato
sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonchéla
maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi
sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata.
Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione
scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali
cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della
riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato
oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara
di non poter più esercitare le sue funzioni in seno
al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura
nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il
seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente,
sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due
anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso
la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in
ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il
Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle
sue sessioni È determinata e se necessario modificata
da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione,
sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le
strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con
efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente
Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale,
emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dall'Assemblea Generale.
 |
Articolo
44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato,
tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato
per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione
e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore
della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo
debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà
che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi
previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresìcontenere
informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione
dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese
in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto
iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti
che sottoporranno successivamente | in conformità con
il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le
informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione
complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale,
tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle
attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano
una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo
45
Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione
e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore
oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite
per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto
di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle
disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito
del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia
e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato,
a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione
in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato
può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo
delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni
Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione
in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia
e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati
parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza
tecnica, o che indichi una necessità in tal senso,
accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato
concernenti tale richiesta o indicazione;
c) il Comitato puòraccomandare all'Assemblea generale
di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto
del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai
diritti del fanciullo;
d) il Comitato puòfare suggerimenti e raccomandazioni
generali in base alle informazioni ricevute in applicazione
degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti
e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte
interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a
eventuali osservazioni degli Stati parti.
 |
TERZA
PARTE
Articolo
46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti
gli Stati.
Articolo
47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo
48
La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione
di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati
presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni
Unite.
Articolo
49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente
Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà
in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte
di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo
50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne
il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi
la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta
di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati
parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione.
Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione,
almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di
tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza
sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti
presenti e votanti alla Conferenza È sottoposto per
approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo
essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati
parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio
per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati
parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente
Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi
accettati.
 |
Articolo
51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati
il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati
all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto
e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo
di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale
delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti
gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in
cui È ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo
52
Ogni Stato parte puòdenunciare la presente Convenzione
per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da
parte del Segretario Generale.
Articolo
53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
È designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo
54
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua
araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, sarà depositato presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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