1ª
TAPPA : La dichiarazione di disponibilità
TEMPI:
entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve
trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti (vedi.
2ª tappa)
SOGGETTI: Coppia - Tribunale per i
minorenni
LUOGO: Tribunale della propria Regione
di residenza; ITALIA
La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è
il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza.
Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune
regioni ne hanno più di uno. Nel caso di cittadini italiani residenti
all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per
inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi
e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di
Roma.
Una
volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all ufficio
di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità"
all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano
un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilità
ad adottarne uno. Infatti l istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare
il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità
di averne una ad un bambino che ne è privo. E non viceversa.
Oltre
alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice:
- Certificato
di nascita dei richiedenti;
- Stato
di famiglia;
- Dichiarazione
di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti
al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
- Certificato
di morte dei genitori dei richiedenti;
- Certificato
rilasciato dal medico curante;
- Certificati
economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
- Certificato
del Casellario giudiziale dei richiedenti;
- Atto
notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra
i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Gli
aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti
previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare
la dichiarazione di disponibilità:
- le
coppie coniugate
- sposate
da almeno tre anni (non è computabile l'eventuale precedente
convivenza more uxorio);
- non
aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
- con
una differenza massima entrambi di 40 anni (e minima di 18) con il figlio
da adottare;
- in
possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio
adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali,
dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se
il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti
sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla
presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice
minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai
servizi degli Enti locali
2ª
TAPPA: L'indagine dei servizi territoriali
TEMPI:
entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per
i minorenni.
SOGGETTI: Servizi degli enti locali
- Coppia
LUOGO: il servizio territoriale della
propria città di residenza; ITALIA
I
servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia
e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni
sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi
è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale,
che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta
della coppia.
E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli
aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame.
I servizi però devono cercare di sondare la loro capacità
di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la
loro situazione socio-economica - in maniera discreta - ponendosi "a
fianco", e non di fronte agli aspiranti all adozione. E saranno pronti,
in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più
approfondita preparazione all adozione.
In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto
e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei
bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono
abituati.
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3ª
TAPPA: Il decreto di idoneità
TEMPI:
entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni
- Coppia
LUOGO: il Tribunale della propria
Regione di residenza; ITALIA
Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può,
se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo
punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o
se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti
all adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento
agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per
la valutazione dell'idoneità.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse
del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche
della coppia, per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con
più bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le
adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già
stato scelto dai coniugi.
4ª
TAPPA: Inizia la ricerca
TEMPI:
la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato
entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.
SOGGETTI: Ente Autorizzato - Coppia
LUOGO: una delle sedi dell'ente autorizzato
scelto dai coniugi; ITALIA
La
coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro
1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi
ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli
nei quali l ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli
incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei
paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale
e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti,
al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perché
si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i
coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.
5ª
TAPPA: L' "incontro" all'estero
TEMPI:
non predeterminabili
SOGGETTI: Ente Autorizzato - Autorità
Centrale straniera; Commissione per le adozioni internazionali italiana;
Coppia - Bambino da adottare
LUOGO: il paese indicato dalla coppia;
ESTERO
Si
tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura
di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono
rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta
di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori
adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche
necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere
positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente
trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti
alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando
la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo
4.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende
atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi
in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse
del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali,
possibili abbinamenti successivi.
Può accadere inoltre che sia l' ente a non accogliere una determinata
proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In
questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia
alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare
il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente
stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine
la procedura.
L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al
bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione
per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.
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6ª
TAPPA: Il rientro in Italia
TEMPI:
non quantificabili
SOGGETTI: Commissione per le adozioni
internazionali - Ente autorizzato; Coppia-Bambino
LUOGO: ITALIA
Una
volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto
all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione
per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del
minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme
alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
7ª
TAPPA: La conclusione
TEMPI:
non quantificabili
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni
- Coppia
LUOGO: Tribunale per i minorenni della
propria regione di residenza; ITALIA.
Dopo
che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l eventuale
periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine,
da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione
del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni
del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia
con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il
decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano
e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica"
appena nata.
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