Adozione Internazionale: Convenzione dell’Aja
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE fatta a L’Aja il 29 maggio 1993.
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d’amore e di comprensione,
Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d’origine,
Riconoscendo che l’adozione internazionale può offrire l’opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine,
Convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,
Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all’Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell’Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1CAPITOLO I – SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto:
a – di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
b – d’instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c – di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.
Art. 2
1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente (” Stato d’origine”) e stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (” Stato di accoglienza”), sia a seguito di adozione nello Stato d’origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.
Art. 3
La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall’art. 17 lett. c) non sono stati espressi prima che il minore compia l’età di diciotto anni.
CAPITOLO II – CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Art. 4
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d’origine:
a – hanno stabilito che il minore è adottabile;
b – hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d’origine, che l’adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
c – si sono assicurate:
1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l’adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell’adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d’origine;
2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati;
4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore;
d – si sono assicurate, tenuto conto dell’età e della maturità del minore, 1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che e stato debitamente informato sulle conseguenze dell’adozione e del suo consenso all’adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
3) che il consenso del minore all’adozione, quando e richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed e stato espresso o constatato per iscritto;
4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.
Art. 5
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:
a – hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l’adozione;
b – si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli;
c – hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.

