Convenzione Diritti Infanzia
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui È ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte puòdenunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite È designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
