Autore:

Antonio Brienza

Adozione Internazionale: Convenzione dell’Aja

22 giugno 2011

CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28
La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d’origine, che richiedono che l’adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca l’affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell’adozione.

Art. 29
Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dell’articolo 4, lettere da a) a c), e dell’articolo 5 lettera a), salvo se l’adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall’autorità competente dello Stato d’origine.

Art. 30
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all’identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
2. Le medesime autorità assicurano l’accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l’assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.

Art. 31
Salvo quanto previsto dall’art. 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.

Art. 32
1. Non e consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell’adozione.
3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell’adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.

Art. 33
Quando un’autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l’Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene.
L’Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.

Art. 34
Se l’Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformità all’originale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.

Art. 35
Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.

Art. 36
Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unita territoriali:
a – qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s’intende fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo Stato ;
b – qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s’intende fatto alla legge in vigore nell’unita territoriale pertinente:
c – qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s’intende fatto alle autorità abilitate ad agire nell’unita territoriale pertinente;
d – qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s’intende fatto agli organismi abilitati nell’unità territoriale pertinente.

Art. 37
Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s’intende fatto al sistema di diritto indicato dall’ordinamento dello Stato medesimo.

Art. 38
Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione, non e tenuto ad applicare la Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non fosse tenuta ad applicarla.

Art. 39
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.
2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l’applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.

Art. 40
Non e ammessa alcuna riserva alla Convenzione.

Art. 41
La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall’art. 14, sia pervenuta in epoca successiva all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d’origine.

Art. 42
Il Segretario Generale della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.

CAPITOLO VII – CLAUSOLE FINALI

Art. 43
1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de l’Aia di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.
2. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Art. 44
1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 46, comma 1.
2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
3. L’adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti Gi essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dall’art. 48, lettera b). Tale eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Convenzione, successive all’adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.

Art. 45
1. Uno Stato che comprende due o più unita territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unita territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unita territoriali di detto Stato.

Art. 46
1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d’approvazione previsto dall’articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
a – per ogni Stato che la ratifica, l’accetta o l’approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione;
b – per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformità all’articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo.

Art. 47
1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica

Art. 48
Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati che hanno aderito in conformità alle disposizioni dell’articolo 44:
a – le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate all’articolo 43;
b – le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all’articolo 44;
c – la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell’articolo 46;
d – le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45;
e – gli accordi menzionati all’articolo 39;
f – le denunce previste dall’articolo 47.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a L’Aia, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato al momento della diciassettesima Sessione

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